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Ufficio legale Tuoagente.com

Nonostante la stessa formazione, tra monomandatari e agenti che agiscono in esclusiva, esistono finalità operative e legislative ben distinte.

Spesso si trovano, nella ricerca agenti, delle distinzioni tra agenti monomandatari e plurimandatari ma, una volta appurata la volontà di lavorare o di cercare un agente monomandatario, si confonde questa figura professionale con l’agente in esclusiva.

Nella prassi i concetti di monomandato ed esclusiva vengono spesso confusi tra di loro, essendo erroneamente considerati come sinonimi.

In realtà tali concetti sono distinti e hanno finalità diverse a livello pratico e legislativo – pur prevedendo una simile formazione per gli agenti di commercio.

Per poter meglio cogliere tale distinzione, occorre fornire prima una definizione dei due concetti e delle due figure dell’attività professionale di agente di commercio.

Gli agenti monomandatari

Il concetto di monomandato è previsto esclusivamente dagli Accordi Economici Collettivi (i cosiddetti “A.E.C.”), secondo cui è agente monomandatario, l’agente che si obbliga a prestare la propria attività in favore di un’unica preponente.

Gli agenti in esclusiva

L’esclusiva in favore della preponente, invece, è prevista anche dal Codice Civile e implica per l’agente il divieto di assumere incarichi per conto di imprese in concorrenza con la stessa preponente, nella zona contrattualmente assegnata.

Le distinzione tra le due attività di monomandato ed esclusiva

Risulta evidente, quindi, la differenza tra esclusiva e monomandato, considerando che:

  • con la clausola di monomandato la preponente impedisce all’agente monomandatario di assumere incarichi per qualunque altra preponente, incluse, quindi, le preponenti che trattano prodotti non in concorrenza;

  • con la clausola di esclusiva in favore della preponente, invece, quest’ultima impedisce all’agente di assumere, nella zona contrattualmente assegnata, incarichi da parte di preponenti che trattano prodotti in concorrenza; con la conseguenza che (in presenza di una clausola di plurimandato) l’agente può assumere in tale zona incarichi da parte di preponenti che trattano prodotti non in concorrenza.

La finalità della clausola di monomandato è quella di far sì che l’agente impieghi le proprie energie, unicamente per la promozione dei prodotti della preponente.

La finalità della clausola di esclusiva è quella di evitare che l’agente svolga in una determinata zona attività promozionale per prodotti in concorrenza.

Pertanto, in presenza di una clausola di monomandato l’agente deve operare per un’unica preponente a prescindere dal tipo di prodotti e dalla zona di riferimento, mentre in presenza di una clausola di esclusiva in favore della preponente e in regime di plurimandato, l’agente può assumere incarichi nella stessa zona di riferimento da parte di preponenti, che trattano prodotti non in concorrenza.

L’agente plurimandatario

Nella ricerca di agenti plurimandatari c’è la volontà dell’azienda di individuare una collaborazione con agenti che rappresentano i propri prodotti o servizi una o più zone, senza legami in termini di rappresentanza esclusiva.

Gli agenti plurimandatari possono promuovere diverse aziende contemporaneamente, gestendo clienti e prodotti in una modalità completamente autonoma, rispetto agli agenti monomandatari.

È bene tenere a mente le differenze tra monomandato ed esclusiva, così come le possibilità di plurimandato, per operare al meglio nel proprio territorio come agente di commercio, nel rispetto delle normative relative ad ogni tipologia di contratto.

Anche dal punto di vista dell’azienda che ricerca agenti, la proposta di collaborazione in monomandato oppure esclusiva, può portare dei vantaggi o degli svantaggi da valutare attentamente in base a provvigioni, mercato e prodotti interessati.