Scritto da
Ufficio legale Tuoagente.com

Le norme che regolano la verifica e la contestazione dei compensi da corrispondere agli agenti

Il contratto di agenzia, a prima vista, presenta una struttura semplice per la regolamentazione di un rapporto lavorativo tra azienda e agente di rappresentanza. In realtà, la relativa “agilità” della forma contrattuale non deve ingannare, dato che sono diversi gli aspetti e gli elementi che caratterizzano questo contratto e vanno regolamentati con attenzione, per non creare contenziosi in sede di risoluzione del contratto.

Ad esempio, nel calcolo delle provvigioni, è importante sia la modalità di corresponsione della somma dovuta come percentuale, sia nella tenuta corretta delle scritture contabili con l’obbligo per il proponente di consegnare all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute entro i termini previsti per il pagamento, al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui son maturate le provvigioni (art. 1748 e 1749 Codice Civile).

L’estratto conto deve contenere gli elementi essenziali per il calcolo delle provvigioni e, per quanto riguarda la verifica, l’art. 1749 c.c. (III comma) sancisce il diritto ad ottenere dal preponente le informazioni riguardo la verifica delle provvigioni corrisposte all’agente, un estratto delle scritture contabili.

L’estratto conto delle provvigioni dell’agente

Tale estratto conto provvigioni, quindi, deve essere consegnato periodicamente all’agente e deve riportare i singoli affari per i quali gli è riconosciuta la provvigione e la misura di quest’ultima.

A volte capita che, nel caso di alcuni affari, la misura della provvigione non corrisponda a quella pattuita nel contratto di agenzia, senza però che l’agente effettui alcuna contestazione al riguardo.

Pertanto si è posto il problema di dare un significato alla mancata contestazione dell’estratto conto provvigioni, da parte dell’agente.

Sul punto la giurisprudenza è divisa tra due posizioni contrastanti.

  • Secondo un orientamento giurisprudenziale, l’accettazione tacita e prolungata nel tempo da parte dell’agente di tutti gli estratti conto provvigionali trasmessi periodicamente dalla preponente, costituisce elemento sufficiente a far desumere indirettamente anche l’accettazione delle differenti condizioni economiche, riconosciute dalla preponente per alcuni specifici affari.

  • Secondo un altro orientamento giurisprudenziale, invece, qualora un contratto di agenzia contenga una clausola secondo cui l’estratto conto provvigioni si considera approvato se non contestato entro trenta giorni, l’approvazione dell’estratto conto non preclude l’impugnabilità della validità e dell’efficacia dei singoli rapporti obbligatori e dei titoli contrattuali, da cui derivano gli addebiti e gli accrediti.

Questo secondo orientamento, si basa sul fatto che l’approvazione tacita dell’estratto conto provvigioni agente, riguarda solo le somme risultanti nell’estratto conto, ma non vale come rinuncia ad eventuali crediti per affari, non compresi negli estratti conto approvati.