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La normativa disciplina l’anticipo provvigioni e la dovuta restituzione in caso siano state corrisposte in eccesso.

Recentemente, si sono occupate di tale tema sia la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile Sezione lavoro 20/3/2015 n. 5715), sia la giurisprudenza di merito (Tribunale di Monza Sezione Lavoro 7/7/2015); una questione spesso dibattuta, quella relativa alla restituzione degli anticipi provvigionali, corrisposti agli agenti di rappresentanza.

Il contenzioso che nasce tra agente e preponente, in relazione alla restituzione degli anticipi sulle provvigioni, e si verifica per lo più al termine del rapporto di agenzia, in particolare nel caso in cui è l’agente a recedere dal contratto.

Si sviluppa tale questione, spesso, nel momento in cui l’azienda preponente ha corrisposto all’agente delle provvigioni in eccesso, rispetto a quelle effettivamente maturate da quest’ultimo oppure delle provvigioni in accesso rispetto ai crediti dell’agente, derivanti a qualsiasi titolo dal rapporto di agenzia.

Le due sentenze sopra menzionate, che si inseriscono in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, ribadiscono la restituzione in via giudiziale, ai sensi dell’art. 2033 del Codice Civile, degli anticipi provvigionali corrisposti in eccesso ad un agente.

I presupposti di tale restituzione o mancata restituzione sono:

  • che nel contratto di agenzia sia specificato che trattasi di un “anticipo provvigionale soggetto a successivo conguaglio”;

  • che nell’oggetto delle fatture sia inserita la dicitura “anticipo provvigionale” e non la dicitura “provvigioni” oppure quella “minimo garantito”;

  • che da parte della preponente,  l’avvenuto pagamento degli anticipi provvigionali sia provato in via documentale (ad esempio attraverso la produzione in giudizio delle copie delle disposizioni di bonifico bancario);

  • che la preponente dimostri in giudizio la mancata maturazione, da parte dell’agente, del diritto alle provvigioni ricevute, all’interno della durata del contratto di agenzia.

Presentando tali presupposti, il contratto di agenzia potrebbe allora delinearsi come una valida base per ottenere in via giudiziale la restituzione degli anticipi delle provvigioni dell’agente, dimostrando da parte della proponente, che sia dovuta la restituzione di tali anticipi per valide motivazioni di credito o conguaglio in eccesso.