Secondo la legge, ci si può esimere solo per mancata restituzione e/o di danneggiamento derivante dal normale utilizzo del campionario – e il caso di furto non rientra nel normale utilizzo… vediamo quale normativa stabilisce tali addebiti.
Qual è la responsabilità dell’agente in caso di furto
La normativa alla quale si fa riferimento in tali casi è quella degli Accordi Economici Collettivi (cosiddetti A.E.C.), validi sia del settore commercio sia del settore industria.
Gli accordi disciplinano espressamente l’addebito del campionario all’agente, per l’eventualità di mancanza o danni che possono subire.
In particolare, alcuni articoli sono dedicati a questo argomento.
- L’articolo 4 dell’A.E.C. settore commercio – 16 febbraio 2009 – stabilisce che il contratto può prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente, nel solo caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo, mentre è vietato l’addebito del campionario all’agente per motivi diversi.
- L’articolo 3 dell’A.E.C. settore industria 30 luglio 2014 stabilisce che il valore del campionario affidato all’agente, potrà essere addebitato in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo, mentre non è consentito l’addebito del campionario all’agente per motivi diversi.
In base ad una interpretazione letterale delle suddette norme degli A.E.C., sembra possibile addebitare all’agente il valore del campionario in caso di furto. Tale fattispecie, infatti, non configura un caso di mancata restituzione e/o di danneggiamento derivante dal normale utilizzo del campionario.
La legge non ammette negligenza
A sostegno della tesi relativa alla responsabilità dell’agente in caso di furto del campionario, va considerato anche che:
- di solito nei contratti individuali di agenzia, si precisa che la preponente rimane proprietaria dei campionari che affida all’agente in comodato d’uso;
- ai sensi dell’articolo 1804 del Codice Civile, il comodatario è tenuto a custodire ed a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia;
- in base alle norme sulla responsabilità del comodatario (agente), in caso di furto del bene in comodato, il comodatario è responsabile per colpa non in caso di semplice prevedibilità ed evitabilità dell’evento, ma qualora, avuto riguardo alle circostanze concrete, il comodatario stesso non abbia posto in essere tutte le attività richieste dall’ordinaria diligenza. In tal caso, si porta ad esempio la chiusura dell’autovettura a chiave con i vetri completamente alzati e con il sistema di allarme antifurto inserito durante le soste, anche temporanee; così come il ricovero dell’autovettura in rimesse private o pubbliche durante le ore notturne, etc.
Pertanto l’agente, per essere esonerato dalla sua responsabilità in caso di furto del campionario, in un eventuale giudizio, deve riuscire a dimostrare di aver adottato tutte le misure richieste dall’ordinaria diligenza per evitare tale furto.
Ed è importante rimarcare che la sola denuncia penale da parte dell’agente, non è di per sé elemento idoneo a liberarlo da tale responsabilità.
Quindi, è necessario effettuare certo la denuncia per furto del campionario in tempi brevi, ma è necessario dimostrare, in fase di contenzioso, che il furto era “inevitabile”. Una sollecitazione in più a prestare la massima attenzione ai propri campionari!