Scritto da
Ufficio legale Tuoagente.com

Una sentenza della Corte di Giustizia Europea, che risale al 7 aprile 2016, C-315/14, rimanda alla direttiva di settore 86/653, interpretandola per chiarire quali siano i nuovi clienti, acquisiti dall’agente. Una sentenza che tratta una novità nel settore della rappresentanza, per chi desidera chiarire quali siano i clienti acquisiti, anche ai fini dell’indennità di fine rapporto.

Clienti dell’agente e della proponente, le differenze secondo la normativa

Nella sua sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), nel primo trattino della direttiva 86/653, va interpretato in un senso ben preciso. Ovvero che possono essere definiti “nuovi clienti”, anche quelli che siano stati procurati dall’agente ma che abbiano già intrattenuto rapporti d’affari con la proponente.

In tal caso, sono nuovi clienti anche se hanno intrattenuto rapporti riguardanti articoli venduti dalla proponente ma non sono tali, ovvero nuovi, i clienti conferiti dalla preponente all’agente di vendita, per un incarico di vendita esclusivo.

Sembra una materia complicata? La soluzione si trova anche valutando il singolo caso per cui la sentenza è stata emessa.

Indennità e nuovi clienti nella cessazione del rapporto di agenzia

La vicenda giudiziaria vede origine da un procedimento promosso da un agente di commercio tedesco, dopo la cessazione di un rapporto di agenzia con una società, sempre tedesca, dedicata alla produzione di marchi di montature di occhiali.

L’agente era interessato ad ottenere l’indennità di fine rapporto e, per questo, aveva promosso una causa ma non solo. Aveva ricevuto un incarico per la vendita di collezioni di montature per occhiali, relativamente a due marchi differenti. La società, che collabora con diversi agenti di commercio, di regola conferisce ad ognuno delle collezioni ben precise, infatti, ma non tutta la gamma di prodotti.

In tale situazione, l’agente di commercio si è trovato in concorrenza con altri agenti della stessa società, ai quali era stato conferito l’incarico per la vendita di collezioni di occhiali che non fossero le sue, ma sempre facenti capo alla preponente.

Una difficoltà oggettiva nel caso dell’acquisizione di nuovi clienti? L’agente l’ha sostenuto in sede giudiziaria, fornendo un elenco di clienti ottici fornito dalla società. Tali ottici avevano già acquistato dalla società stessa delle montature di occhiali di marchi diversi da quelli dell’agente e, pertanto, erano stati ritenuti dalla società stessa clienti vecchi e non nuovi, sui quali pagare l’indennità di fine rapporto.

Non potevano essere considerati nuovi clienti, ai fini dell’ottenimento dell’indennità. Tutto vero? La corte ha smentito la preponente e sostenuto la causa dell’agente, il quale ha dimostrato che il suo lavoro ha permesso a tali ottici di acquistare montature per occhiali della società, in base ai suoi marchi, e che lui li considerava, quindi, “nuovi clienti”.

Anche se avevano già acquistato altri prodotti della società, nel suo caso erano nuovi clienti dei marchi a lui affidati. Insomma, come considerarli?

A favore dell’agente: i nuovi clienti sono frutto del suo lavoro

Per risolvere la controversia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha enunciato e rimarcato il principio di diritto che abbiamo visto all’inizio: i “nuovi clienti” possono essere anche quelli procurati dall’agente, nonostante abbiano già avuto rapporti d’affare con la società preponente, in relazione ad articoli di un altro marchio o gamma di prodotti.

Non si può applicare certo ai clienti che abbiano già intrattenuto rapporti economici, invece, sui marchi per i quali la preponente ha conferito l’incarico di vendita esclusivo all’agente.

In definitiva, se gli occhiali X sono di competenza dell’agente, il cliente che li acquista è nuovo, anche se ha comprato in precedenza gli occhiali Y, sempre facenti capo all’azienda preponente.

La ricezione di tale principio in Italia

Dopo la sentenza in questione, potrebbe essere adoperato nelle cause tra agenti di rappresentanza e preponenti, in Italia, che riguardino il contenzioso sul riconoscimento dell’indennità di fine rapporto, nel caso siano presenti circostanze analoghe a quelle della sentenza della Corte di Giustizia UE.

Regolata dall’articolo 1751 del Codice Civile, l’indennità di fine rapporto prevede varie sfaccettature per l’assegnazione e nel caso ci sia un agente preposto ad una zona non esclusiva, con affidamento di alcune linee di prodotti, la giurisprudenza italiana potrebbe prevedere un’interpretazione del concetto di nuovi clienti, secondo quanto dettato dalla sentenza del 7 aprile 2016.