La legge prevede il diritto dell’agente al riconoscimento di alcuni compensi, derivanti da affari conclusi indirettamente.
Nel Codice Civile, l’art. 1748, II comma, è ben chiaro sulla questione, dato che prevede il diritto dell’agente al riconoscimento delle cosiddette provvigioni indirette.
Ovvero, si tratta delle provvigioni dovute agli agenti, anche per gli affari conclusi direttamente dalla preponente con clienti, che l’agente aveva precedentemente acquisito per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o categoria o gruppo di clienti riservati all’agente.
Comunque, secondo la legge, è consentito alla parti di derogare alla predetta disposizione, accordandosi diversamente all’interno del singolo contratto di agenzia.In altri termini, salvo espresso accordo contrario, l’agente ha diritto alle cosiddette provvigioni indirette, anche per quegli affari che la preponente ha concluso direttamente con clienti appartenenti alla zona dell’agente o che lo stesso ha in precedenza acquisito per affari dello stesso tipo.
Presupposti per il riconoscimento delle provvigioni agli agenti
Secondo la giurisprudenza, per il riconoscimento in favore dell’agente delle cosiddette provvigioni indirette, però, devono coesistere i due seguenti presupposti:
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esclusiva di zona in favore dell’agente;
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espletamento da parte dell’agente di una seppur minima attività promozionale, predisponendo un’organizzazione o svolgendo un’attività quantomeno informativa nei confronti del cliente, da cui scaturisca la conclusione del contratto.
Pertanto il diritto dell’agente alle cosiddette provvigioni indirette, non è da intendersi come una “rendita” derivante dal solo fatto che lo stesso agente beneficia dell’esclusiva di zona.
Non basta essere in carica in un determinato territorio, per usufruire di tali provvigioni.
In buona sostanza, per il riconoscimento di tale diritto in capo all’agente, è necessario anche lo svolgimento, diligente ed assiduo, dell’attività promozionale ed informativa da parte dell’agente stesso.
Tale attività promozionale, deve essere condotta in modo tale che gli affari conclusi direttamente dalla preponente, siano comunque riconducibili a tale attività.
Un’azione di comunicazione e marketing adeguata, che sia la fonte della curiosità e, successivamente, fonte della stipula dei contratti, è di regola un dovere dell’agente di rappresentanza all’interno di un territorio.
Per questo, le provvigioni che possono derivare dalla sua azione, seppur indirettamente, sono riconducibili a tali attività di promozione e informazione, che evidentemente sono state ben condotte.
Zona, marketing e risultati
L’importanza del marketing, quindi, non è solo valutabile a livello economico ma possiede un riscontro nella normativa; si tratta di una possibile verifica dell’attività dell’agente e della sua presenza all’interno di un territorio, come caposaldo in grado di rendere l’azienda rappresentata al meglio e con dei risultati, che la normativa stessa riconosce.