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La normativa che regola le provvigioni postume dalla preponente, da ricevere oltre i termini contrattuali

Secondo la normativa vigente, nell’articolo 1748, III comma, del Codice Civile, il legislatore riconosce all’agente il diritto alle provvigioni sugli affari conclusi dalla preponente, dopo la cessazione del contratto – le cosiddette provvigioni postume.

La possibilità di ricevere tali provvigioni per l’agente di commercio, si verifica in due casi o ipotesi:

  • quando la proposta commerciale è pervenuta all’agente o alla preponente prima della fine del contratto;

  • se gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dopo lo scioglimento del contratto, e la conclusione dell’affare deve attribuirsi prevalentemente all’attività svolta dall’agente di rappresentanza.

La controversia legata al termine temporale, dopo lo scioglimento del contratto

Il concetto legato alla “ragionevolezza del termine”, trattato nell’art. 1748, nel tempo ha dato luogo a diversi problemi di interpretazione a livello giuridico.

Tali controversie sono state risolti dagli Accordi Economici Collettivi (i cosiddetti A.E.C.), mediante la fissazione di un termine preciso, inserito in sostituzione della generica previsione “termine ragionevole”, contenuta nel suddetto art. 1748 del Codice Civile

In particolare, i due accordi l’A.E.C. commercio 16/2/2009 (art. 5) e l’A.E.C. industria 30/7/2014 (art. 6), hanno stabilito un termine di 6 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Una volta decorso tale termine temporale, l’affare non può più ritenersi attribuibile all’agente di rappresentanza, con la conseguenza che quest’ultimo non avrà diritto alle relative provvigioni da parte dell’azienda.

Il tempo di un semestre è sembrato ragionevole ai legislatori, dato che i tempi di un accordo commerciale possono variare da pochi giorni a diversi mesi, ma senza superare un numero tale di giornate lavorative da suscitare dubbi. Un nuovo agente, nuove proposte o attività della proponente, potrebbero essere subentrate dopo la dipartita dell’agente dallo staff.

Report e relazioni dell’attività dell’agente

A tal fine, in ogni caso, per richiedere il pagamento delle provvigioni che sono oggetto di contestazione, è necessario che l’agente abbia consegnato alla preponente una relazione dettagliata, comprensiva degli affari in corso, al termine del rapporto lavorativo.

Ottemperando a tale istruzione, si potrà dimostrare che nella relazione sussistono delle basi per attribuire le provvigioni all’agente, seguendo il suo lavoro con il cliente in oggetto.

Oltre ad essere un fondamentale strumento quotidiano di lavoro, quindi, un report aggiornato è anche una prova giuridica possibile, nei casi in cui sorgano dei dubbi relativi a clienti, relazioni commerciali e attività di rappresentanza.