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Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è legittimo per un’agente ricevere sia l’indennità di fine rapporto sia il risarcimento danni, derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte dell’azienda preponente.

Una sentenza dello scorso anno (3 dicembre 2015, C-338/14), ha affermato che l’articolo l’art. 17, paragrafo 2, lettera c), della Direttiva 86/653 deve essere interpretato in tale senso.

Il danno ulteriore, non dovuto solo all’illiceità

La Direttiva 86/653 sugli agenti di commercio viene attuata in tutti i paesi UE e contempla due sistemi di indennizzo dell’agente di commercio alternativi:

  • un’indennità di clientela, che compensa l’agente per la perdita della clientela apportata al preponente e viene calcolata entro il limite massimo di un anno provvigionale – un indennizzo ispirato principalmente dalla consuetudine normativa tedesca;
  • una somma di “riparazione” rispetto al pregiudizio causato all’agente dalla cessazione del rapporto lavorativo, che non prevede un tetto massimo di indennizzo e che è principalmente ispirato alla legislazione francese, con un’impronta di “risarcimento del danno”.

La sentenza del 3 dicembre 2015, ha precisato che vige anche la seconda linea di indennizzo, come concessione del risarcimento del danno ulteriore.
Secondo la Corte di Giustizia Europea, la concessione del risarcimento non è subordinata alla dimostrazione dell’esistenza di un illecito imputabile al preponente, il quale deve presentare un nesso causale con il danno invocato, ma tale concessione del risarcimento danni, esige che il danno invocato sia distinto da quello risarcito dall’indennità di fine rapporto.

Il risarcimento del danno in Italia

Tale specifica è stata effettuata, dato che l’orientamento prevalente della giurisprudenza in Italia si rifà all’articolo 1751, IV comma, del Codice Civile in cui il risarcimento deve essere connesso alla cessazione del rapporto di agenzia e alla conseguente indennità:“La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.”

Qui ci si riferisce, però, ai danni ulteriori da fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale), connesso per esempio al mancato pagamento di provvigioni maturate, alla violazione dei doveri informativi, oppure ad azioni di denigrazione professionale, etc.

La suddetta sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito, invece, che il riconoscimento del risarcimento del danno ulteriore, a favore dell’agente di commercio, non presuppone necessariamente un illecito, imputabile al preponente:“la concessione del risarcimento dei danni non è subordinata alla dimostrazione dell’esistenza di un illecito imputabile al preponente, che presenti un nesso causale con il danno invocato, ma esige che il danno invocato sia distinto da quello risarcito dall’indennità di clientela”.

Pertanto, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, potrebbe essere utilizzato per sostenere che l’articolo 1751, deve essere interpretato in conformità a tale principio.

Danni distinti dall’indennità, per cause economiche

Le conseguenze di tale sentenza, sono date dal fatto che, anche in caso di una risoluzione legittima del contratto di agenzia, oltre all’indennità di fine rapporto, si potrebbe richiedere anche il risarcimento dei danni ulteriori.

In tal caso, però, tali danni devono essere distinti da quelli risarciti con l’indennità fine rapporto: i suddetti danni per denigrazione professionale, per ingiuriosità del recesso del preponente, per investimenti non recuperabili, per costi di licenziamento del personale non più utilizzabile e così via secondo le cause individuate dalla legislazione.

La soluzione è conforme alla direttiva, che prevede un livello di protezione minimo dell’agente, che può essere comunque ampliato dai singoli stati, in quanto se l’indennità non copre il danno effettivamente subito dalla fine del contratto lavorativo, è possibile la concessione di un risarcimento danni – ogni stato può regolarsi di conseguenza, purché la normativa non sfoci in un duplice indennizzo all’agente.

La ricezione della normativa

Dopo tale sentenza sarà, quindi, interessante notare se la giurisprudenza italiana interpreterà l’articolo 1751, IV comma, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La Corte Europea ha riconosciuto al legittimità della normativa nazionale ma aggiunge che il danno risarcito tramite le indennità e le provvigioni non sia da considerare alla stessa stregua del risarcimento aggiuntivo, che si riferisce a perdite di altro tipo come investimenti o costi non recuperabili.